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Codice civile e leggi finanziarie

Decreto corsi amministratori condominiali del 13/08/2014

 

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220;

Visto l’articolo 71 -bis delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, per come modifi cato dall’articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante “Modifi che alla disciplina del condominio negli edifi ci”;

Visto l’articolo 1, comma 9, lettera a) , del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifi cazioni, dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 maggio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2014;

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

    Art. 1.

    Oggetto e defi nizioni 1. Il presente decreto disciplina:

        a) i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;

        b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifi co.

    Art. 2.

    Finalità della formazione e dell’aggiornamento 1. Le attività di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:

        a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifi ca e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifi ci;

        b) promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifi ca e dell’innovazione tecnologica;

        c) accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.

    Art. 3.

    Requisiti dei formatori 1. I formatori devono provare al responsabile scientifi - co, con apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

        a) il godimento dei diritti civili;

        b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;

        c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute defi nitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

        d) di non essere interdetti o inabilitati;

        e) di aver maturato una specifi ca competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifi ci e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attività di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifi ci, dotate di codice identifi cativo internazionale (ISBN) ai sensi dell’articolo 1, lettera t) , del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifi ci in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Art. 4.

    Responsabile scientifi co

        1. La funzione di responsabile scientifi co può essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell’area tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche essere in trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

        2. Il responsabile scientifi co verifi ca il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite riscontro documentale, e verifi ca il rispetto dei contenuti di cui al successivo articolo 5, comma 3, del presente regolamento, le modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica. Il responsabile scientifi co attesta il superamento con profi tto di un esame fi nale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.

    Art. 5.

    Svolgimento e contenuti dell’attività di formazione e di aggiornamento

        1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifi co in base a quanto specifi cato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.

        2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

        3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell’amministratore, quali:

            a) l’amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore;

            b) la sicurezza degli edifi ci, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifi ca della manutenzione delle parti comuni degli edifi ci ed alla prevenzione incendi;

            c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;

            d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifi ci ed alla proprietà edilizia;

            e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;

            f) i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro subordinato;

            g) le tecniche di risoluzione dei confl itti;

            h) l’utilizzo degli strumenti informatici;

            i) la contabilità.

        4. L’inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifi ci sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certifi cata, all’indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia.

        5. Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame fi nale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifi co. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    N O T E

    AVVERTENZA:

    Note alle premesse:

    — La legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante: “Modifi che alla disciplina del condominio negli edifi ci” è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 17 dicembre 2012, n. 293.

    — Si riporta il testo dell’art. 71 -bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie:

    «Art. 71 -bis . — Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

        a) che hanno il godimento dei diritti civili;

        b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

        c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute defi nitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

        d) che non sono interdetti o inabilitati;

        e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

        f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

        g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

 

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