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Codice civile e leggi finanziarie

SCARICO A PARETE

 

L’art. 14, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” – ha nuovamente modificato le regole per lo scarico a parete dei prodotti della combustione delle caldaie. Ha, inoltre, introdotto l'obbligo di installare – entro il 31 dicembre 2016 – sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali negli immobili condominiali.

 

    Vediamo meglio queste due novità.

    Con questa modifica, la terza in meno di due anni (vd. Newsletter del 21 dicembre 2012 sulla “riforma del condominio” e dell’8 agosto 2013, sulla conversione in legge del DL 63/13), le disposizioni contenute nel D.P.R. 412/93 sono state nuovamente riviste.

    Questo è il testo dell’art. 5, commi 9 e seguenti, del D.P.R. 412/93, come modificato dal D.Lgs. 102/14:

    «9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

    Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

        a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

        b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

        c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;

        d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

        e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

    9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio: i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti; iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.»

    Queste le CASISTICHE in cui è possibile scaricare a parete (valide per installazioni effettuate dopo il 31 agosto 2013):

    CASO  TIPOLOGIA CALDAIA  NOTE

        1. sostituzione di generatori di calore individuali che già scaricavano a parete

        2. sostituzione di generatori di calore individuali che scaricavano in canna collettiva ramificata/td>

     CALDAIE CONVENZIONALI A GAS A CAMERA STAGNA aventi rendimento maggiore di 90 + 2 log Pn (rif. art. 4, c. 6, lett. a) del D.P.R. 59/09)  Caldaie non necessariamente ecologiche e/o a condensazione. Sono sparite le facilitazioni per le caldaie convenzionali appartenenti alla 4a classe di NOx (≤100 mg/kWh). Ad esempio, rientrano in questa categoria le caldaie convenzionali Immergas – a camera stagna – quali EOLO Star kW, MINI EOLO, MAIOR EOLO, EOLO Extra kW, ZEUS kW.

        3. incompatibilità con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale

        4. il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto

        5. ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione

     CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE ECOLOGICHE i cui prodotti della combustione hanno emissioni di NOx non superiori a 70 mg/kWh (classe 5a)  Sono sparite le facilitazioni per le caldaie appartenenti alla 4a classe di NOx (100 mg/kWh). Da notare che ora il concetto di "sistemi di evacuazione fumi funzionali e idonei o comunque adeguabili" è riferito all’applicazione di apparecchi a condensazione; pertanto, ad esempio, il sistema fumario nuovo dovrà essere idoneo per un funzionamento ad umido. Ad esempio, rientrano in questa categoria le caldaie a condensazione Immergas quali VICTRIX TT, VICTRIX Mini kW, VICTRIX kW, VICTRIX Superior TOP, VICTRIX Zeus kW.

        6. Installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto

     ‘GENERATORI IBRIDI COMPATTI’ costituiti da una CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE ECOLOGICA i cui prodotti della combustione hanno emissioni di NOx non superiori a 70 mg/kWh (classe 5a) e da UNA POMPA DI CALORE avente un rendimento rispondente ai limiti minimi di legge (rif. art. 4, c. 6, lett. b) del D.P.R. 59/09)  I ‘generatori ibridi compatti’ sono ammessi allo scarico a parete senza necessità di dover verificare se i sistemi fumari sono idonei o adeguabili o di dimostrare l’impossibilità tecnica di scaricare a tetto. Rientrano in questa categoria i generatori ibridi Immergas quali MAGIS VICTRIX, MAGIS HERCULES, TRIO, quando abbinati a pompe di calore AUDAX.

    È importante sottolineare che con il D.Lgs. 102/14, in vigore dal 19 luglio, sono:

    · aumentati (da 4 a 6) i casi in cui è possibile scaricare a parete, rivedendo le tipologie e le caratteristiche dei generatori che possono beneficiare di tale semplificazione;

    · sparite le facilitazioni per le caldaie convenzionali appartenenti alla 4a classe di NOx (≤100 mg/kWh).

    N.B. Per quanto concerne la presenza di eventuali Regolamenti Locali, si fa notare che il comma 9-quater prevede quanto segue: “I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.

    OBBLIGO DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

    Il D.Lgs. 102/14 prevede l'obbligo di installare – entro il 31 dicembre 2016 – sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali negli immobili condominiali. Questo il testo del comma 5 dell’art. 9, recante “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”: «5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

        a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

        b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

        c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;

        d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.»

    PIEMONTE

    La legge regionale n. 13/07 e la D.G.R. 04/08/09, n. 46-11968, hanno previsto l’adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore anche su impianti termici centralizzati esistenti. I termini per l’adeguamento degli impianti esistenti, però, sono stati più volte aggiornati. Questa la Tabella C dell’Allegato I alla D.G.R. n. 46-11968 e s.m.i., recante le scadenze aggiornate per l’adeguamento emissivo ed energetico dei generatori di calore:

    Potenza termica nominale (§)  Combustibile  Termine adeguamento

    < 35 kW  GN, GPL, Gas di città, gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri del petrolio, biodiesel, biogas  Emissivo: entro 01/09/2015

    Energetico: entro 01/09/2020

    Pn >300 kW  Olio combustibile e emulsioni acqua-olio combustibile, biomasse liquide (oli vegetali grezzi) nonché tutti i combustibili solidi (secondo le taglie di Pn previste al Titolo I del d.lgs. 152/2006) escluse le biomasse solide e la legna da ardere  Emissivo: entro 01/9/2011

    Energetico: entro 01/09/2020

    35 < Pn <= 1 MW  Gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri leggeri, biodiesel, biogas  Emissivo: entro 31/12/2014

    Energetico: entro 01/09/2020

    35 < Pn <= 1 MW  GN, GPL, Gas di città  Emissivo: entro 31/12/2014

    Energetico: entro 01/09/2020

    > 1 MW  GN, GPL, Gas di città, gasolio ed altri distillati leggeri del petrolio, emulsioni acqua-gasolio, biodiesel, biogas  Emissivo: entro 01/09/2011

    Energetico: entro 01/09/2020

    (§) Il valore di Pn è da intendersi riferito alla somma delle potenze termiche dei singoli focolari costituenti l’impianto termico Ulteriori informazioni sono disponibili nell’apposita sezione del sito: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/riscaldamento.htm.

    LOMBARDIA

    Anche la Lombardia ha emanato diversi provvedimenti recanti obblighi di contabilizzazione e termoregolazione per gli impianti termici centralizzati esistenti:

        - Legge Regionale n. 24 del 11/12/06,

        - L.R. n. 3 del 21/02/11 (modifiche alla L.R. n. 24/06),

        - Delibera n. 2601 del 30/11/11,

        - Delibera n. 3522 del 23/05/12 (modifiche alla DGR n.2601/11),

        - Delibera n. 3855 del 25/07/12 (modifiche alla DGR n. 2601/11).

    In pratica, queste sono le scadenze aggiornate:

    Tipologia Impianto Data entro cui adottare le misure necessarie per termoregolazione e contabilizzazione

    Superiore 350 kW e installazione ante 1/8/97 Tutti i tipi di combustibile eccetto il metano 1/8/2012

    Superiore 350 kW e installazione ante 1/8/97 Alimentati a gas 1/8/2013

    Maggiore o uguale a 116,4 kW e installazione ante 1/8/98 1/8/2013

    Impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo l'1/8/97  1/8/2014

    Impianti termici collegati a reti di teleriscaldamento dopo l'1/8/97  1/8/2014

    Impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell'impianto originario 1/8/2014

    I restanti impianti 1/8/2014

    N.B. La Legge regionale n. 5/13 – visto il protrarsi della crisi – ha spostato al 2017 l’applicabilità delle sanzioni legate ai suddetti obblighi, senza cambiare le scadenze.

    Ulteriori informazioni sulle disposizioni regionali sono disponibili nel sito www.curit.it.

 

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